Regolamento di Giustizia fatto in casa!
L'Articolo 83 del Regolamento di Giustizia prevede: "Reclamo per posizione irregolare (delibera n.316 C.F. 4-5/05/2007) [1] Il reclamo per posizione irregolare del giocatore o allenatore, deve essere proposto nei modi e termini previsti dall’art.81 del presente Regolamento dalla società la cui squadra abbia partecipato alla gara in cui ha preso parte il tesserato in posizione irregolare. [2] La comunicazione della copia del reclamo costituisce in mora la società alla quale appartiene il tesserato in posizione irregolare, il quale da quel momento potrà essere utilizzato a rischio e pericolo della società stessa. [3] L'accoglimento del reclamo per accertata posizione irregolare comporta l'omologazione della gara per 0-20 o con l’eventuale miglior risultato conseguito sul campo dalla squadra avversaria, la penalizzazione di un punto in classifica, oltre all'applicazione di sanzioni disciplinari a carico della società e del tesserato. [4] La perdita della gara, e la relativa penalizzazione, è altresì disposta per le partite successive alla comunicazione del reclamo, se il giocatore, la cui posizione sia inquisita, abbia continuato a prendervi parte in posizione irregolare". Il Giudice sportivo di Brindisi invece ha così decretato: "accertato, altresì, che nella gara n. 457 disputata in data 22 aprile 2009 tra la Mens sana Mesagne e la New Virtus Mesagne, quest’ultima società ha utilizzato l’atleta xxxxxxxx nato nel 1997, si dispone - l’omologazione della gara n. 457 col risultato di 20/0 a favore della società Mens Sana Mesagne (artt. 62 e 16 Regolamento di Giustizia) - si conferma l’irrevocabilità dei provvedimenti di omologazione delle gare sopra indicate". Deve esserci un altro regolamento nella FIP mesagnese di Brindisi: perchè il risultato ribaltato in 20/0 se la gara è trerminata con risultato migliore sul campo? Perchè è sparito il punto di penalizzazione e sono sparite le sanzioni disciplinari a carico della società e dei tesserati? (comma 3). Probabilmente c'è un regolamento per coloro che hanno votato il comitato fiappiolo mesagnese di Brindisi e coloro che non lo hanno votato.
A margine della sanzione disciplinare, vogliamo ricordare ai fippaioli mesagnesi di Brindisi che i provvedimenti devono essere notificati, via mail o altro, alle società interessate pena la nullità del provvedimento stesso. E se una società volesse proporre ricorso? Dilettanti!